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Statuto delegazione Accademica
 
 
 

Art.1 

E costituita una Associazione denominata .......................... con sede a ..................... ......... in Via...............................aderente all'Accademia Italiana del peperoncino Onlus con sede nazionale a Diamante (CS) in Via Amendola, 3. 

Art.2 

L'associazione ha la seguente area geografica di competenza:.................. ..................... e utilizzerà in tutte le manifestazioni ufficiali la seguente denominazione: Accademia Italiana del peperoncino Onlus (seguita dal nome dell'associazione) .............................. ........................... 

L'Associazione non ha fini di lucro. Ha come scopo lo svolgimento di attività nel settore della cultura in particolare si propone di creare, approfondire diffondere la cultura del peperoncino secondo le finalità proprie dell'Accademia Italiana del peperoncino Onlus che ha la sede nazionale a Diamante e alla quale l'associazione aderisce. 

In particolare l'associazione si propone di far conoscere tutte le utilizzazioni del peperoncino utili all'uomo in tutti i campi(gastronomia, medicina farmacologia, ecc.). 

Valorizza ogni forma di espressione artistica (letteratura, cinema, TV, giornalismo, pittura, scultura, ecc.) direttamente o indirettamente collegata o collegabile alla cultura del peperoncino compresa la connotazione di piccante nel senso di trasgressivo e non conformistico. 

Organizza convegni, tavole rotonde, corsi di cucina, di botanica, di agricoltura, di gastronomia e di ogni altro tipo compresi i corsi di formazione professionale. Organizza anche spettacoli di vario genere, rassegne cinematografiche e musicali. 
 
 

PATRIMONIO 

Art.3 

Il patrimonio è formato: 

a) Dalle percentuali sulle quote sociali pagate all'Accademia Italiana del peperoncino (20%) ed eventuali quote aggiuntive o contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione; 

b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche; 

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; 

d) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione. 
 
 

ASSOCIATI 

Art.4 

Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi. 

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda vengono ammessi. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che è annualmente stabilita dal Comitato Direttivo in armonia con le direttive dell'Accademia Italiana del peperoncino. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 Ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. 

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. 

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. 

Dell'Associazione fanno parte anche tutti gli associati all'Accademia Italiana del peperoncino residenti nell'area territoriale dell'Associazione. 
 
 

Art.5 

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione. 

La esclusione e' deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statuarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo. 

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. 
 
 

Art.6 

Sono organi dell'Associazione: 

- L'Assemblea dei soci accademici 
- Il Comitato direttivo 
- Il presidente detto Delegato Accademico 
- Il Collegio dei revisori dei Conti. 
 
 

ASSEMBLEA 

Art.7 

Gli associati formano l'Assemblea. L'Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. 

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice. 

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. 

L'assemblea si radunerà almeno due volte all'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito: 

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo; 
- alla nomina del Comitati Direttivo; 
- alla nomina del Collegio dei revisori; - all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti; 
- ad ogni altro argomento che il comitato Direttivo intendesse sottoporre. 

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. 

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. 

Ciascun associato ha diritto ad un voto. 
 
 

AMMINISTRAZIONE 

Art.8 

Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vice presidente. 

Qualora un membro del Comitato Direttivo presenti le dimissioni, il Comitato può cooptare il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Comitato. 

Il Comitato Direttivo è investito do tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione. 

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal presidente, dal Vice Presidente o da un terzo dei suoi componenti. 

Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. 
 
 

PRESIDENTE 

ART.9 

Il Presidente, detto Delegato Accademico ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo. 
 
 

COLLEGIO DEI REVISORI 

ART. 10 

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. E' composto da membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo un relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo. 
 
 

BILANCIO 

ART.11 

L'esercizio si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 30 Aprile il Comitato Direttivo sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo. 

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione dell'attività di cui all'art.2. 

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di associazioni Onlus aventi finalità similari. 
 
 

ART. 12 

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all' art.27 c.c.: 

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; 

b) per le altre cause di cui all' art.27 c.c. 

In caso do scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di all' art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. 
 
 

NORMA DI CHIUSURA 

ART. 13 

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia, ovvero al regolamento che sarà redatto ed approvato successivamente.

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